|
|
Regolamento
d'istituto |
|
PREMESSA
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato con il D.P.R. 24
giugno 1998 n. 249, al quale si fa riferimento in materia di
esercizio dei diritti e di assolvimento dei doveri da parte degli
studenti. Fa riferimento, altresì, alle norme del Regolamento
dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con il D.P.R.
10 ottobre 1996, n.567, e sue modifiche e integrazioni. E’ coerente
e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto.
|
Art.
1
Componente primaria ed oggetto del processo educativo sono gli studenti.
Docenti e non docenti, ciascuno per la propria parte, devono promuovere
e favorire la crescita culturale e civile ed offrire idonei modelli di
comportamento nel rispetto dei principi di libertà e di democrazia
sanciti dalla Costituzione Italiana.
|
Art. 2
La scuola collabora con la famiglia ed ha in essa il proprio
referente naturale; ciò comporta che i genitori dovranno essere
coinvolti nel processo educativo ed informati della situazione
didattico-disciplinare dei loro figli.
|
Art. 3
Con il presente regolamento, l’Istituto Marconi di Civitavecchia
composto da Istituto Tecnico Industriale, Istituto Tecnico settore
Tecnologico Liceo Scientifico Tecnologico e Liceo Scientifico
opzione Scienze Applicate si propone di dotarsi di uno strumento
normativo che consenta di operare con metodi trasparenti e
condivisi, mettendo a disposizione degli studenti tutte quelle
informazioni didattiche, tecniche e pratiche necessarie per un
responsabile, corretto ed efficace percorso scolastico.
|
|
Art. 4
NORME GENERALI
All’inizio di ogni anno scolastico verrà programmato un calendario
degli impegni, in modo che siano scaglionati ed equamente
distribuiti tra i vari giorni della settimana. Le assemblee di
Istituto saranno soggette allo stesso principio.
Inizio e termine delle lezioni:
a)
L’orario
scolastico è deliberato ogni anno dal Consiglio di Istituto su
proposta del Collegio dei docenti, nel rispetto delle norme vigenti
b)
Le lezioni hanno
inizio alle ore 8,00.
c)
La ricreazione è
parte integrante della 3ª ora di lezione;
d)
L’ingresso degli
alunni avverrà alle ore 8,00 al suono della prima campanella alla
quale seguirà una seconda, alle ore 8.05, dopo la quale verrà
effettuato l’appello.
e)
Le lezioni si
articolano in moduli didattici della durata di 55 minuti ( art. 4
del DPR 8 marzo 1999 n.275) secondo il seguente quadro orario:
|
1°ora |
8.00 – 8.05 |
8.55 |
|
2°ora |
8.55 |
9.50 |
|
3°ora
9.50 10.35
Intervallo 10.35 –
10.45 |
|
4°ora |
10.45 |
11.40 |
|
5°ora |
11.40 |
12.35 |
|
6°ora |
12.35 |
13.30 |
Regole
sulle entrate in ritardo:
f)
L’ammissione
degli alunni è consentita fino alle ore 8.10. Il docente della prima
ora è tenuto ad annotare l’ora di ingresso dello studente
ritardatario sul registro di classe. Per gli studenti pendolari è
concessa una maggiore flessibilità.
g)
Per i ritardi
oltre le 8.10 sarà concesso dalla presidenza o da un incaricato dal
Dirigente Scolastico, il permesso di entrare alle ore 8,55
all’inizio della 2ª ora di lezione.
h)
Gli ingressi
alla seconda ora di lezione, e in casi eccezionali nelle ore
successive, dovranno essere annotati sul registro di classe dal
docente in servizio e giustificati, il giorno successivo, sul
libretto delle giustificazioni ad eccezione degli alunni
accompagnati dal genitore o da chi esercita la patria potestà.
i)
Gli studenti che
entrano alla seconda ora sono tenuti a sostare, senza disturbare le
lezioni in corso, nell’atrio della scuola o all’interno del
piazzale; è fatta proibizione di uscire dal cancello del recinto
scolastico. Eventuali infrazioni di tale norma saranno oggetto di
provvedimento disciplinare.
Regole sulle uscite anticipate:
l)
E’ consentita
l’uscita anticipata solo per validi motivi su richiesta presentata
in presidenza da uno dei genitori e/o da chi eserciti la patria
potestà per gli alunni minorenni, o dagli stessi alunni se
maggiorenni, facendo uso dell’apposita sezione del libretto delle
giustificazioni.
Si rende noto che, in base alla normativa vigente (legge n°169 30
ottobre 2008 e D.P.R.n°122 del 22 giugno 2009) sia i ritardi che le
uscite anticipate rientrano nella valutazione del comportamento
degli studenti (voto di condotta)
Una certa flessibilità nei ritardi e nelle uscite anticipate potrà
essere concessa agli studenti pendolari in caso di situazioni
ambientali e/o personali particolarmente difficili.
Permessi di uscita anticipata per
analisi o visite mediche, attività sportive, religiose e/o
culturali:
m)
I permessi per
attività sportiva, culturale o religiosa saranno autorizzati ed
annotati sul registro di classe in base alla documentazione prodotta
e sottoscritta dal genitore.
In assenza del docente, e solo nel caso che questi non possa
essere sostituito, le classi potranno posticipare l’entrata o
anticipare l’uscita. Le variazioni verranno comunicate agli alunni e
per loro tramite alle famiglie con annotazione sul registro di
classe entro il giorno precedente per gli alunni minorenni e anche
il giorno stesso per gli alunni maggiorenni.
In caso di eventi eccezionali logistici e/o ambientali sarà
consentita l’uscita anticipata agli allievi previa comunicazione
telefonica alle famiglie degli alunni minorenni.
|
|
Art. 5
Giustificazione delle assenze
a)
La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle
lezioni, a tutte le altre attività didattiche organizzate dalla
scuola. La frequenza assidua rappresenta un significativo indice di
crescita formativa dell’allievo ed un prezioso elemento che
contribuisce al buon andamento dell’Istituto; infatti
ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (D.P.R. 22
giugno 2009, n.22 e C.M. 4 marzo 2011 n.20)
b)
La giustificazione delle assenze deve essere presentata il
giorno del rientro in classe, debitamente compilata sull’apposito
libretto e firmata dai genitori degli alunni minorenni, o dagli
alunni stessi se maggiorenni.
c)
Per le assenze superiori a 5 giorni (compresi eventuali
giorni festivi) imputabili a malattia è indispensabile che l’alunno
presenti un certificato medico attestante che non è affetto da
malattie infettive e che può essere riammesso a scuola (art. 42
D.P.R. 22/12/1967, n.1518).
d)
Per le assenze superiori a 5 giorni non imputabili a malattia
l’alunno è dispensato dalla presentazione del certificato medico
solo se ne verrà informata preventivamente e con congruo anticipo la
Presidenza.
e)
Per gli alunni minorenni Il libretto delle giustificazioni
viene consegnato al genitore o a chi esercita la patria podestà,
il quale depositerà la firma da utilizzare per le giustificazioni
in segreteria didattica. Gli alunni maggiorenni possono ritirare il
libretto personalmente.
f)
In caso di smarrimento si potrà richiedere il duplicato del
libretto di giustificazioni versando un piccolo contributo in denaro
sul c.c.p. della scuola
g)
Il docente, al momento dell’entrata dell’alunno, verifica la
giustificazione delle assenze e dei ritardi del giorno precedente (o
dei giorni precedenti) e ne prende nota sul registro di classe sul
quale deve essere anche segnalata la presentazione dell’eventuale
certificato medico. In caso di mancata presentazione della
giustificazione l’ inadempienza deve essere annotata sul registro di
classe e la giustificazione deve essere presentata il giorno
successivo. In caso di ulteriore ritardo, l’alunno sarà ammonito
dalla Presidenza che ne darà informazione alla famiglia.
Il ripetersi di tali inadempienze comporta l’irrogazione di sanzioni
disciplinari.
|
|
Art. 6
Valutazione degli alunni
La valutazione degli alunni, a norma di legge, è concordata dai
docenti del Consiglio di classe. La pagella va conservata con cura e
riconsegnata al più presto firmata da uno dei genitori o da chi ne
fa le veci. Gli studenti maggiorenni possono apporre la propria
firma.
|
|
Art. 7
Uso dei servizi
a)
Si invitano gli alunni a fare un uso corretto dei servizi
igienici, per mantenere decoro e rispetto per se stessi e per gli
altri.
b)
E’ vietato agli allievi l’utilizzo del bar durante le ore di
lezione, fatta eccezione per gli studenti delegati a consegnare la
lista e a ritirare le merende.
c)
Deroghe a tali disposizioni saranno consentite dai docenti
qualora vi siano esigenze particolari. |
|
Art. 8
Uso delle strutture ed attrezzature
della scuola
Affermato che il principio del rispetto dei beni comuni, e nel caso
particolare dei locali della scuola, è dovere civico e che lo
spreco si configura come forma di violenza e di inciviltà, e
constatato che tale principio è stato condiviso ed accettato da
tutte le componenti della scuola, il Consiglio di Istituto, al fine
di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per
assicurare un luogo di lavoro dignitoso si risolva in uno spreco a
causa di atteggiamenti irresponsabili, quando non vandalici,
delibera di stabilire i seguenti principi di comportamento:
a)
chi venga riconosciuto responsabile del danneggiamento dei
locali è tenuto a risarcire il danno;
b)
in caso che il responsabile o i responsabili non vengano
individuati sarà la classe, come gruppo
sociale, ad assumere l’onere del risarcimento dei danni relativi
agli spazi occupati dalla classe
nella sua attività didattica;
c)
nel caso si accerti che la classe, operante per motivi
didattici in spazi diversi dalla propria aula,
risulti realmente estranea ai fatti sarà la collettività studentesca
ad assumersi l’onere del
risarcimento, secondo le specificazioni indicate al punto seguente ;
d)
qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi,
servizi) e non ci siano responsabilità
accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad
assumersi l’onere della spesa;
e)
nel caso di una aula danneggiata in assenza della scolaresca
l’aula viene equiparata al corridoio;
f)
se i danni riguardano spazi collettivi quali l’atrio o l’
Aula Magna, il risarcimento spetterà all’intera
comunità scolastica;
g)
è compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni
verificatisi e comunicare per lettera agli
studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di
risarcimento per la quota spettante;
h)
le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al
bilancio della scuola e destinate alle
necessarie riparazioni, sia mediante rimborso anche parziale delle
spese sostenute dall’ente locale, sia, ove possibile, attraverso
interventi diretti in economia
|
|
Art. 9
Vigilanza
a)
Agli alunni non è consentito per alcun motivo allontanarsi
dagli spazi di pertinenza della scuola durante l’orario delle
lezioni, nel cambio tra le lezioni e durante l’intervallo di
ricreazione.
b)
L’intervallo è parte integrante delle lezioni e gli alunni
devono dare prova di rispetto di sé e degli altri.
c)
Durante l’intervallo la sorveglianza degli studenti è
affidata nelle aule ed in tutti i locali ove si svolge l’attività
didattica all’insegnante della classe. La vigilanza nei corridoi e
nei servizi è esercitata dai collaboratori scolastici.
d)
La vigilanza sugli alunni diversamente abili particolarmente
imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad
autocontrollarsi deve essere assicurata dal docente di sostegno o
dal docente della classe che, in caso di necessità potrà essere
coadiuvato da un collaboratore scolastico.
e)
Durante il cambio dell’ora,che dovrà avvenire con
tempestività,l’insegnante lascerà la classe all’arrivo del collega
dell’ora successiva. In caso di attesa prolungata il docente
affiderà la classe ai collaboratori scolastici che ne daranno
tempestiva comunicazione alla presidenza.
f)
Durante i trasferimenti degli alunni all’interno
dell’edificio scolastico la vigilanza viene esercitata
dall’insegnante di turno.
g)
L’insegnante che debba assentarsi durante la lezione deve
assicurarsi che la classe non rimanga priva di sorveglianza
h)
In caso di malessere o di infortunio di un alunno, il docente
lo affiderà al collaboratore scolastico. Quest’ultimo provvederà ad
informare la Presidenza che prenderà le opportune iniziative
i)
Durante le assemblee di classe, i professori tenuti a
svolgere le ore di lezione resteranno in classe o nelle immediate
vicinanze. In caso di constatata impossibilità di ordinato
svolgimento dell’assemblea il docente ha la facoltà di sospenderla e
riprendere il regolare svolgimento della lezione.
l)
Non esiste obbligo di vigilanza sugli studenti che non si
avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica e che, pur
avendo scelto di allontanarsi dalla scuola, rimangono all’interno
dell’edificio. Questi non possono aggirarsi liberamente, ma devono
fermarsi negli spazi opportunamente indicati comportandosi
correttamente.
m)
Durante le ore di lezione è assolutamente vietato l’uso del
cellulare come da C.M. n°28 del 15 marzo 2007; le inadempienze
verranno adeguatamente sanzionate.
|
|
Art. 10
Orario di utilizzo della
struttura scolastica
La scuola, come centro di aggregazione sociale e come luogo di
lavoro e di educazione permanente, deve consentire a tutte le
componenti la possibilità di riunione al di fuori dell’orario
scolastico e di lavoro previa opportuna comunicazione. L’uso della
palestra fuori dell’orario scolastico sarà consentito al personale
docente e non docente e agli alunni per lo svolgimento di
manifestazioni a carattere sportivo previa autorizzazione del
Preside. L’uso della palestra viene altresì concesso in orario non
scolastico ad associazioni sportive senza fini di lucro per
l’insegnamento di discipline sportive, previa delibera del Consiglio
di Istituto e convenzioni con l’amministrazione Provinciale.
|
|
Art. 11
Responsabilità e sanzioni
disciplinari
Come recita l’articolo 4 dello Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria.
a)
“La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto”.
b)
“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica”
c)
Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate, per quanto
possibile, al principio della gradualità e della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
d)
In caso di ripetute infrazioni del regolamento scolastico, in
inadempienza di precedenti ammonimenti verbali, e di fronte a
comportamenti che turbino il tranquillo svolgimento delle lezioni e
le regole della civile convivenza si fa riferimento al regolamento
di disciplina ed alle tabelle allegate.
e)
Il Consiglio di classe è l’Organo Collegiale preposto a
decidere i provvedimenti da adottare. Discute il caso in presenza
dell’interessato che, convocato, avrà diritto ad esporre la propria
versione dei fatti. Per l’irrogazione delle sanzioni si fa
riferimento ai commi 6 e 7 art. 4 dello Statuto. Per i relativi
ricorsi, si applicano le disposizioni dell’art. 2 del DPR n°235 del
21 novembre 2007 che ammette ricorso entro 15 giorni dalla
comunicazione della sanzione, ad un apposito “organo di garanzia
“ composto da:
-
2 docenti eletti e designati all’interno del Consiglio
d’Istituto
-
1 studente eletto dal Comitato studentesco
-
1 genitore eletto dal Comitato genitori
-
1 rappresentante dei non docenti
L’Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente
Scolastico
|
|
Art.12
Orario di ricevimento
Il Preside e la segreteria ricevono negli orari indicati a fianco
dei rispettivi uffici e sul sito web
Le modalità organizzative delle comunicazioni con le famiglie sono
definite dal Consiglio d’Istituto sentite le proposte del Collegio
dei Docenti art.29 C.C.N.L.
Per agevolare i contatti con le famiglie che nella realtà di oggi
hanno più componenti che lavorano, e considerato che un gran numero
di studenti è soggetto al pendolarismo scolastico, si ritiene
opportuno prevedere, per ogni periodo didattico, almeno un incontro
generale pomeridiano,
|
|
Art. 13
Divieto di fumo
La scuola non può venir meno ai suoi compiti educativi per cui deve
scoraggiare il fumo tanto dannoso per la salute, in modo particolare
per quella dei giovani, il cui organismo è in fase di evoluzione.
Quindi il Consiglio di Istituto esige il rispetto della legge
facendo divieto a tutto il personale e agli utenti di fumare in
tutti i locali dell’Istituto e negli spazi,secondo le normative
vigenti. Per gli inadempienti si chiederà l’applicazione delle
sanzioni previste dalla legge.
|
|
Art. 14
Viaggi di istruzione e visite
guidate
a)
Un’apposita commissione elaborerà e proporrà le mete e gli
itinerari dei viaggi di istruzione e delle visite guidate e le
proporrà al consiglio di classe dai quali accoglierà suggerimenti e
proposte.
b)
Dal momento che le visite guidate rientrano a pieno titolo
nell’approfondimento curriculare si auspica la totale partecipazione
della scolaresca. L’attività potrà essere realizzata solo se
partecipa almeno l’80% degli alunni.
c)
Gli alunni che non partecipano ai viaggi di istruzione e alle
visite guidate sono tenuti a seguire le lezioni secondo il normale
orario scolastico. Per esigenze organizzative i medesimi alunni
potranno anche essere aggregati a classi parallele o riuniti in una
classe unica. In caso di assenza devono presentare la
giustificazione.
d)
La partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione sarà
condizionata dall’andamento didattico-disciplinare di ciascun alunno
che il Consiglio di Classe autonomamente valuterà. Potranno
costituire motivo di esclusione:
-
rilevante numero di assenze e/o ritardi
-
l’aver riportato gravi note disciplinari
-
essere stato oggetto di provvedimento di sospensione dalle
lezioni.
Saranno comunque esclusi dai viaggi di istruzione gli alunni
che, alla valutazione del primo periodo, avranno riportato una
votazione della condotta pari o inferiore al 6.
|
|
Art. 15
Criteri generali per la formazione
delle classi
Per quanto riguarda la formazione delle prime classi una commissione
nominata dal Preside raggrupperà gli alunni in base al giudizio
ottenuto nell’esame di licenza media, provvedendo a formare delle
classi omogenee per numerosità e fasce di merito. Nella formazione
delle classi si terrà conto anche del pendolarismo, e si favorirà
l’inserimento di studenti nella stessa sezione di fratelli o sorelle
già frequentanti. Gli alunni ripetenti saranno di norma riscritti
nella sezione di provenienza, a meno che non si ritenga più proficuo
per loro inserirli in nuove classi.
|
|
Art. 16
Modifiche al regolamento
Il presente regolamento può essere modificato in ogni sua parte su
richiesta di uno dei membri del Consiglio di Istituto con la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri eletti.
|
|
Art. 17
Entrata in vigore del regolamento di
istituto
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
data della delibera assunta dal Consiglio di Istituto. Gli articoli
del regolamento verranno resi pubblici alle componenti gli organi
collegiali, a tutti gli alunni e per loro tramite alle famiglie e,
ove possibile, presentati e commentati alle classi prime, durante il
programma di accoglienza.
Una copia del regolamento verrà allegata al registro di classe.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla
normativa vigente
|
|
Regolamento di disciplina
| |