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Tutela  della  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro

A cura del prof. Ing. Agostino Del Piano, responsabile della sicurezza,  e dell'assistente tecnico sig.ra Giuseppina De Gennaro, addetto al servizio di prevenzione e protezione.

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 in attuazione della Legge 123/2007 che riordina la normativa  in materia  di  tutela  della  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro. 

Il provvedimento, che è entrato  in vigore  il 15 maggio 2008, apporta riforme  radicali  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro.

L'obiettivo centrale del Testo unico è riordinare e coordinare tutte le disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un provvedimento che dia uniformità alla tutela del lavoro su tutto il territorio nazionale.

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al  decreto legislativo 81/08 si intende per:

 a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Le categorie dei lavoratori su cui è  incentrata l’individuazione dei rischi e la relativa valutazione sono le seguenti: 

personale dirigente: Dirigente scolastico: Prof. Mario Guida

personale docente

personale A.T.A.

Gli alunni